| Il
Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
DIRETTIVA
n. 33
Prot. n. AOODGPER.3510 |
Roma,
17 marzo 2009 |
- VISTO
il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
-
VISTA l’O.M. n. 40 del 23.3.2005, registrata alla Corte dei Conti
il 5.5.2005, Reg. 2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi
di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle
scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative;
- VISTO
l’art. 1 sexies del D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella Legge 31.3.2005, n. 43;
- VISTA
la Legge 28.12.2006, n. 296, in particolare l’art. 1 - commi 605 e
619 (Legge Finanziaria 2007);
- VISTA
la Legge 26.2.2007, n. 17 (Legge milleproroghe);
- VISTO
il D.L. 13.12.2007, n. 248 convertito, con modificazioni nella legge
28.02.2008, n. 31;
- VISTA
la C.M. 26.4.2007, n. 40;
- VISTA
la nota ministeriale 30.7.2007, prot. n. AOODGPER.15454;
- CONSIDERATO
che, ai sensi del succitato art. 1 sexies “a decorrere dall’anno scolastico
2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta
salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di
dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza”;
- VISTA
la direttiva n. 24 prot. n. AOODGPER.4774 del 8.3.2007 registrata
alla Corte dei Conti il 5.4.2007, Reg. 1, fg. 374, con la quale sono
state definite le modalità e i termini per l’attuazione del medesimo
art. 1 sexies, per la conferma degli incarichi conferiti nell’a.s.
2005/2006;
- VISTO
il C.C.N.L., comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007;
- VISTO
il C.C.N.L., Area V – dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006,
con particolare riferimento all’art. 19;
- RITENUTA,
pertanto, la necessità di emanare una direttiva per dare attuazione
al predetto art. 1 sexies per la conferma degli incarichi conferiti
nell’a.s. 2008/2009;
EMANA
la seguente
direttiva per l’applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n.
7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.
Articolo 1
-
In
applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. n. 7/2005, convertito con
modificazioni, nella Legge n. 43/2005, dall’anno scolastico 2006/2007
non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma
degli incarichi già conferiti.
-
La
conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l’anno scolastico
2009/2010 dalle disposizioni che seguono.
-
Le
disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate
dagli Uffici Scolastici Regionali - Uffici scolastici provinciali
mediante affissione all’Albo il 20 aprile 2009 e diramate a mezzo
delle reti INTERNET e INTRANET.
Articolo
2
-
Gli
incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono
confermati a domanda sui posti residuati dopo le nomine in ruolo
dei dirigenti scolastici vincitori dei concorsi in atto nonché dei
dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina ai sensi
dei commi 605 e 619 dell’art. 1 della legge n. 296 del 28.12.2006
(legge finanziaria 2007), della legge n. 17 del 26.2.2007, secondo
i criteri stabiliti con C.M. n. 40 del 26.4.2007, fino all’ esaurimento
delle graduatorie di cui al D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito,
con modificazioni, nella legge 28.02.2008, n. 31.
-
In
presenza di candidati idonei che non abbiano potuto conseguire la
nomina per mancanza di posti vacanti e disponibili, gli stessi,
qualora siano inclusi nelle graduatorie per la conferma degli incarichi
per l’a.s. 2008/2009, saranno assegnati nelle sedi destinate agli
incarichi di presidenza e confermati con precedenza rispetto agli
altri aspiranti, indipendentemente dal settore per il quale hanno
concorso.
-
Qualora
si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto
al numero degli aspiranti alla conferma, i perdenti posto, al fine
della conferma dell’incarico, possono essere assegnati a scuola
o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza
o, in mancanza, nell’ordine, a scuola o istituto dello stesso o
di altro settore formativo nell’ambito della regione, secondo le
modalità previste nel successivo art. 3, comma 2.
Articolo
3
-
Il
Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato
fornisce alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito
alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti
e disponibili.
-
Gli
aspiranti alla conferma dell’incarico debbono presentare domanda,
in carta semplice, all’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio scolastico
provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in
qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel
periodo dal 20 aprile al 20 maggio 2009. Nella domanda sono indicati
il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli
incarichi di presidenza relativo all’anno scolastico 2005/2006,
le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti
desiderino essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli
di precedenza nella scelta della sede di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M.
n. 40/2005.
-
Va
altresì espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere
prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell’anno
scolastico 2008/2009, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati
ad altra sede. Gli interessati, qualora risultassero non disponibili
sedi nel settore formativo di appartenenza, devono, inoltre, dichiarare
la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad altro
settore formativo. Analogamente devono dichiarare la propria eventuale
disponibilità ad essere assegnati ad istituti del medesimo o di
altro settore formativo disponibili in altra provincia della regione,
nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, indicando,
nell’ordine, le province nell’ambito delle quali gli stessi desiderino
essere assegnati.
-
Gli
aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o
istituto in cui ricoprano l’incarico di presidenza nell’anno scolastico
in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino
nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la
graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell’anno
scolastico 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi,
sono confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità
di direzione.
-
Successivamente
si procede all’assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili
- secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di
cui all’art. 3, c. 4, della citata O.M. n. 40/2005 - sia per coloro
la cui attuale sede d’incarico non sia più disponibile per conferma
e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad
altra sede.
- Dopo
le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei
posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato, acquisisce i nominativi degli eventuali
perdenti posto che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche
in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie
relative all’anno scolastico 2005/2006 e le province per le quali
i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.
-
IL
Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato,
acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province
della Regione, convoca i perdenti posto e li invita a scegliere,
seguendo l’ ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie
province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.
-
Gli
interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti
a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti
dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito
nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza
relativa all’anno scolastico 2005/2006, il possesso di eventuali
titoli di precedenza di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005,
la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato
l’ultimo incarico di presidenza, le province nell’ambito delle quali
siano disponibili ad ottenere la conferma dell’incarico.
-
La
presente fase segue quella relativa alla conferma degli incarichi
in atto nell’anno scolastico 2008/2009.
-
Ai
fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno
precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione
di cui all’art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.
Articolo
4
-
I
posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni
contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti
con incarico di reggenza.
La presente
direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.
IL
MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini
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