Calendario
scolastico 2004/2005
Sintesi della delibera della Regione Toscana
- Nelle scuole e negli
istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
funzionanti nella Regione Toscana, le lezioni hanno
inizio il 13 settembre 2004 e terminano l' 8 giugno 2005
per un totale di 209 giorni se la festa del Patrono cade
al di fuori di tale periodo e di 208 giorni se è
compresa in tale periodo;
- Nelle scuole
dellinfanzia le attività educative hanno inizio il
13 settembre 2004 e terminano il 30 giugno 2005;
Allinterno del
predetto periodo non è consentito svolgere attività
didattiche nei seguenti giorni:
- - Tutte le
domeniche;
- - Il 1° novembre,
festa di tutti i Santi;
- - Il 30 novembre,
festa della Toscana;
- - L8
dicembre, Immacolata Concezione;
- - dal 24 dicembre
2004 al 6 gennaio 2005 compresi (vacanze
natalizie)
- - dal 24 Marzo al
29 Marzo 2005 compresi (vacanze pasquali)
- - Il 25 aprile,
anniversario della Liberazione;
- - Il 2 giugno,
festa nazionale della Repubblica;
- - La festa del
Patrono.
- Nell'ambito delle date di
inizio e di fine del periodo di possibile svolgimento
delle attività didattiche ( determinate nel precedente
punto 1) e tenendo conto dei giorni, allinterno di
tale periodo, nei quali non è consentito svolgere le
medesime (determinati nel precedente punto 2), ciascuna
Istituzione scolastica autonoma, ai sensi di quanto
disposto dal DPR 8 marzo 1999 n. 275, art.5, secondo e
terzo comma, adatta lo svolgimento delle attività
didattiche determinandone lo specifico calendario. Quanto
sopra deve avvenire comunque nel rispetto di quanto
disposto dallart. 74 3°comma del D. lgs. 16 aprile
1994 n. 297 che prevede che allo svolgimento delle
attività didattiche siano destinati almeno 200 giorni.
Le Istituzioni scolastiche autonome che intendono
organizzare in modo flessibile le attività didattiche
avvalendosi delle facoltà previste dal DPR 8 marzo 1999
n. 275, art.5, terzo comma, possono prevedere una durata
dello svolgimento delle attività didattiche anche
inferiore a 200 giorni, purché comunque ottemperino al
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo
previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie così come espressamente stabilito dalla
suddetta norma. Anche le date di inizio e termine delle
attività didattiche possono essere modificate, purché
stabilite entro i limiti di cui al precedente punto 1. Le
determinazioni di cui al punto precedente devono essere
assunte dalle Istituzioni scolastiche autonome in stretta
relazione alle necessità attuative poste dal Piano
dellofferta formativa, con criteri di flessibilità
e soluzioni organizzative che garantiscano
contemporaneamente il rispetto sia delle condizioni per
assicurare il migliore svolgimento del servizio, sia
delle esigenze espresse dallutenza. Le
determinazioni di cui al punto precedente, comprese le
eventuali modifiche delle date di inizio e termine delle
attività didattiche sono assunte dai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche entro il 30 giugno 2004, sentito
il Consiglio d'Istituto o di Circolo, d'intesa con gli
Enti Locali erogatori dei servizi scolastici e nel
rispetto del CCNL.
- Le Istituzioni scolastiche
autonome, nello stabilire la durata delle attività
didattiche, devono prevedere in ogni caso almeno due
giorni aggiuntivi rispetto alle durate minime indicate al
precedente punto 3 al fine di poter fronteggiare
eventuali interruzioni dellattività didattica che
si rendesse necessario disporre nel corso dellanno
scolastico per cause di forza maggiore. Tali
determinazioni sono comunicate tempestivamente
all'utenza.
- Relativamente alla scuola
dellinfanzia, nel periodo successivo all' 8 giugno
2005 e sino al 30 giugno 2005, termine ordinario delle
attività educative, può essere previsto d'intesa con il
competente Comune che, nellambito delle complessive
attività individuate nel Piano dellofferta
formativa, funzionino le solesezioni ritenute necessarie
in relazione al numero dei bambini frequentanti.