Calendario scolastico 2004/2005

Sintesi della delibera della Regione Toscana

  1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, funzionanti nella Regione Toscana, le lezioni hanno inizio il 13 settembre 2004 e terminano l' 8 giugno 2005 per un totale di 209 giorni se la festa del Patrono cade al di fuori di tale periodo e di 208 giorni se è compresa in tale periodo;
  2. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative hanno inizio il 13 settembre 2004 e terminano il 30 giugno 2005;
    All’interno del predetto periodo non è consentito svolgere attività didattiche nei seguenti giorni:
  3. Nell'ambito delle date di inizio e di fine del periodo di possibile svolgimento delle attività didattiche ( determinate nel precedente punto 1) e tenendo conto dei giorni, all’interno di tale periodo, nei quali non è consentito svolgere le medesime (determinati nel precedente punto 2), ciascuna Istituzione scolastica autonoma, ai sensi di quanto disposto dal DPR 8 marzo 1999 n. 275, art.5, secondo e terzo comma, adatta lo svolgimento delle attività didattiche determinandone lo specifico calendario. Quanto sopra deve avvenire comunque nel rispetto di quanto disposto dall’art. 74 3°comma del D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 che prevede che allo svolgimento delle attività didattiche siano destinati almeno 200 giorni. Le Istituzioni scolastiche autonome che intendono organizzare in modo flessibile le attività didattiche avvalendosi delle facoltà previste dal DPR 8 marzo 1999 n. 275, art.5, terzo comma, possono prevedere una durata dello svolgimento delle attività didattiche anche inferiore a 200 giorni, purché comunque ottemperino al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie così come espressamente stabilito dalla suddetta norma. Anche le date di inizio e termine delle attività didattiche possono essere modificate, purché stabilite entro i limiti di cui al precedente punto 1. Le determinazioni di cui al punto precedente devono essere assunte dalle Istituzioni scolastiche autonome in stretta relazione alle necessità attuative poste dal Piano dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il rispetto sia delle condizioni per assicurare il migliore svolgimento del servizio, sia delle esigenze espresse dall’utenza. Le determinazioni di cui al punto precedente, comprese le eventuali modifiche delle date di inizio e termine delle attività didattiche sono assunte dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche entro il 30 giugno 2004, sentito il Consiglio d'Istituto o di Circolo, d'intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici e nel rispetto del CCNL.
  4. Le Istituzioni scolastiche autonome, nello stabilire la durata delle attività didattiche, devono prevedere in ogni caso almeno due giorni aggiuntivi rispetto alle durate minime indicate al precedente punto 3 al fine di poter fronteggiare eventuali interruzioni dell’attività didattica che si rendesse necessario disporre nel corso dell’anno scolastico per cause di forza maggiore. Tali determinazioni sono comunicate tempestivamente all'utenza.
  5. Relativamente alla scuola dell’infanzia, nel periodo successivo all' 8 giugno 2005 e sino al 30 giugno 2005, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto d'intesa con il competente Comune che, nell’ambito delle complessive attività individuate nel Piano dell’offerta formativa, funzionino le solesezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.