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Calendario scolastico 2003/2004

Sintesi della delibera della Regione Toscana

  1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, funzionanti nella Regione Toscana, le
    lezioni hanno inizio il 15 settembre 2003 e terminano il 5 giugno 2004 per un totale di 207 giorni di
    lezione, eventualmente riducibili secondo quanto previsto al successivo punto 6;
  2. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative hanno inizio il 15 settembre 2003 e terminano il 30 giugno
    2004;
  3. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:
    Tutte le domeniche;
    Il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
    L’8 dicembre, Immacolata Concezione;
    Il 25 dicembre, Natale;
    Il 26 dicembre, Santo Stefano;
    Il 1° gennaio, Capodanno;
    Il 6 gennaio, Epifania;
    Il giorno di lunedì dopo Pasqua;
    Il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
    Il 1° maggio, festa del Lavoro;
    Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
    La festa del Patrono.
  4. Oltre ai giorni indicati nel calendario delle festività nazionali le lezioni sono sospese:
    - dal 24 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004 compresi (vacanze natalizie)
    - dall’ 8 al 13 aprile 2004 compresi (vacanze pasquali);
  5. I giorni 2 novembre, commemorazione dei Defunti e 30 novembre, Festa Regionale della Toscana , per
    i quali è prevista dalla Regione Toscana la sospensione delle lezioni, nel corrente anno 2003 cadono di
    domenica;
  6. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico esercitabili nell’ambito dell’autonomia delle
    istituzioni scolastiche così come regolamentata dal D.P.R. n. 275 del 1999 e comunque nel rispetto del
    disposto dell’art. 74 3°comma del D. lgs. N. 297 del 1994;
  7. I Consigli di circolo e di Istituto deliberano gli adattamenti al calendario scolastico, in relazione alle
    esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che
    consentano una migliore organizzazione del servizio, senza trascurare le esigenze espresse dall’utenza.
    Tali deliberazioni devono essere tempestivamente comunicate all'utenza ed agli enti locali interessati;
    Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 18/96. In
    ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a
    conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale
    della Regione Toscana.

delibera della Regione Toscana (versione integrale in formato PDF)